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07/12/2023

Ordinanza: Potatura siepi e piantagioni in adiacenza alle strade ed aree pubbliche

Ordinanza N. 23 del 05/12/2023  OGGETTO: Potatura siepi e piantagioni in adiacenza alle strade ed aree pubbliche 

…… "ORDINA   a tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico e delle altre aree pubbliche esistenti in tutto il territorio del Comune, posti sia all’interno che all’esterno nel centro abitato di provvedere, a quanto di seguito specificato: 1) entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presente Ordinanza e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità: a) il taglio di tutte le piante ed arbusti esistenti e di ogni alberatura pericolosa che minaccia di cadere sulla sede stradale perché secca, aggredita da edera, protesa o piegata verso la strada, o per qualsiasi altra causa risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli, dei pedoni e dei ciclisti; b) la potatura regolare di siepi, arbusti, cespugli, rovi, e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, accertando pure il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora; c) la rimozione immediata di alberi, ramaglie, terriccio, massi lapidei o altri materiali, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari ed i conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale; AVVERTE 1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale  vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede  viaria e/o aree pubbliche; I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un’invasione della proprietà o viabilità pubblica; 2. è fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell’intervento; 3. chiunque violi le disposizioni dell’art. 29 del Nuovo codice della strada è soggetto alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 173,00 a euro  694,00; 4. nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, oltre allo spurgo dei fossati, in caso di urgenza, e comunque, in caso di inottemperanza  al presente provvedimento, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire  direttamente nell’effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la  relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave  responsabilità, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai  proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi; 5. fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in  conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente  Ordinanza;  6. in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione  pecuniaria prevista;  RENDE NOTO  che: a) l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua per tutto l’anno in corso ed a quelli a venire in forza della natura delle norme dei regolamenti sopra indicati. b) che la Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. e che l’Ufficio Tecnico Comunale provvederà, in collaborazione con la Polizia Locale, alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l’accertamento delle  eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall’Amministrazione stessa;  c) i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti: – con la sanzione di cui all’art. 29 del  Codice della Strada"…………(testo completo in allegato)

 

 

ordinanza n 23 del 5/12/2023 completa

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